DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE
1992, N. 504
Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
(S.O. n. 137 alla G.U. 30
dicembre 1992, n. 305)
Art. 1 - Istituzione dell'imposta - Presupposto
1. A decorrere
dall'anno 1993 è istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree
fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi
uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è
diretta l'attività dell'impresa.
Art. 2 - Definizione di fabbricati e aree
1. Ai fini
dell'imposta di cui all'articolo 1:
a) per fabbricato si intende l'unità
immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano,
considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione
e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è
soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di
costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo
edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in
base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri
previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai
soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste
l'utilizzazione agro-silvopastorale mediante l'esercizio di attività dirette
alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed
all'allevamento di animali (1). Il comune, su richiesta del contribuente,
attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri
stabiliti dalla presente lettera;
c) per terreno agricolo si intende il
terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del
codice civile.
(1) I comuni possono stabilire ulteriori condizioni,
anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato
all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 58 del
D.Lgs. n.446/97 e del loro nucleo familiare (art. 59, comma 1, lettera a) del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).
Art. 3 - Soggetti passivi (*)
1. Soggetti passivi dell'imposta
sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il
titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie,
sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno
ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il
locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario
assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno
successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di
locazione finanziaria.
(*) Articolo sostituito dall'art. 58, comma 1,
lettera a), D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Art. 4 - Soggetto attivo
1. L'imposta è liquidata, accertata e
riscossa da ciascun comune per gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 la
cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune
stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è
proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente
quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo
territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali
dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera
soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli
immobili al 1º gennaio dell'anno cui l'imposta 'si riferisce.
Art. 5 - Base imponibile
1. Base imponibile dell'imposta è il
valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1.
2. Per i
fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta
applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1º
gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e
le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (1).
3.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto,
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno
nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il
valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se
successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo
periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i
seguenti coefficienti:
per l'anno 1993: 1,02;
per
l'anno 1992: 1,03;
per l'anno l991: 1,05;
per l'anno 1990: 1,1O;
per
l'anno 1989: 1,15;
per l'anno 1988: 1,20;
per l'anno l987: 1,30;
per
l'anno 1986: 1,40;
per l'anno 1985: 1,50;
per l'anno 1984: 1,60;
per
l'anno l983: 1,70;
per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80.
I
coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il
locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento
adottato con decreto del Ministro delle finanze del l9 aprile 1994, n. 701, con
conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita
proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso
del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione
della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in
mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture
contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al
locatario tutti i dati necessari per il calcolo (2).
4. Per i
fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto,
nonché, per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti,
anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono
sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento
alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
5. Per le aree
fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1º
gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di
ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita,
agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la
costruzione ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi
analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria
dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma
dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.
457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è
considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, senza
computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di
ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero,
se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o
ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, il
valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1º gennaio dell'anno di
imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.
(1) Comma
modificato dall'art. 58, comma 1, lettera b), D. Lgs. l5 dicembre 1997. n.
446.
(2) Periodo aggiunto dall'art. 58, comma 1, lettera b), D. Lgs.
l5 dicembre l997. n. 446.
Art. 6 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta (*)
1.
L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31
ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo (1). Se la delibera non
è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma
restando la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto legge 2 marzo 1989 n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e
successive modificazioni.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura
non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere
diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi
dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di
alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse
tipologie degli enti senza scopi di lucro.
3. L'imposta è determinata
applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui
all'articolo 4.
4. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma
1, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
ottobre 1996, n. 556.
(*) Articolo sostituito dall'art. 3, comma 53,
della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(1) In proposito l'art. 3,
comma 54, della Legge n. 662/96, così dispone: "Per l'anno 1997, la delibera di
cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre l992, n. 504
come sostituito dal comma 53, deve essere adottata entro il 15 aprile 1997".
Art. 7 - Esenzioni
1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli
immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai
comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1
dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle
unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui
all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali (1);
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad
usi culturali di cui all'art. 5 bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e
successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente
all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8
e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di
proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato
lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio
1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta
locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi
esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o
inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività
assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 limitatamente al periodo
in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate
ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
i) gli
immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di
attività assistenziali previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16,
lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222 (2).
2. L'esenzione spetta
per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
(1) L'esenzione può essere estesa anche agli immobili non destinati
ai compiti istituzionali (art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446).
(2) I comuni possono stabilire che l'esenzione concernente gli
immobili utilizzati da enti non commerciali si applica soltanto ai fabbricati ed
a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti
dall'ente non commerciale utilizzatore (art. 59,comma 1, lettera c) del D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446).
Art. 8 - Riduzioni e detrazioni dell'imposta (*)
1. L'imposta è
ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e
di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale
sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata
dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega
idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio
l968 n. I5, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'aliquota può
essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille per un periodo comunque
non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita
e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
2.
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire
200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione: se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione
principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a
titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari
dimorano abitualmente.
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la
deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere
ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui
al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata
anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare
disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo
comunale (1).
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari.
(*) Articolo sostituito dall'art. 3, comma 55 della Legge
23 dicembre l996. n. 662.
(1) Periodo aggiunto dall'art. 3. comma 1
del D.L. 11 marzo 1997, n. 50 conv. dalla Legge 9 maggio 1997, n. 122. In base
all'art. 58, comma 3, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 limitatamente all'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione
di cui al presente comma può essere stabilita in misura superiore a lire 500.000
e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il
comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del
contribuente. Le deliberazioni comunali concernenti la determinazione
dell'aliquota sono pubblicate per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 9 - Terreni condotti direttamente (*)
1. I terreni
agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che
esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti,
sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50
milioni e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta
gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a
120 milioni di lire;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte
di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;
c)
del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni
di lire e fino a 250 milioni di lire.
2. Agli effetti di cui al comma 1
si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche
se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui
quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti
proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo
dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di
possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1
dell'articolo 4.
(*) Agli effetti dell'applicazione del presente
articolo si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo
principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti
dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente
obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la
cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio
dell'anno successivo (art. 58, comma 2. D. Lgs. 15 dicembre l997, n. 446).
Art. 10 - Versamenti e dichiarazioni (*)
1. L'imposta è dovuta
dai soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla
quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il
mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è
computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma
obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono
effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per
l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 90
per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la
seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. I
predetti soggetti possono, tuttavia, versare in unica soluzione, entro il
termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta
mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui
circoscrizione è compreso il comune di cui all'articolo 4 ovvero su apposito
conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento
a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso
se è superiore, al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per
gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il
versamento. La commissione spettante al concessionario è a carico del comune
impositore ed è stabilita nella misura dell'uno per cento delle somme riscosse,
con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire 100.000 per ogni versamento
effettuato dal contribuente.
4. I soggetti passivi devono dichiarare gli
immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti
dall'imposta ai sensi dell'articolo 7, su apposito modulo, entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il
possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso è iniziato
antecedentemente al 1° gennaio 1993 devono essere dichiarati entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un
diverso ammontare dell'imposta dovuta, in tal caso il soggetto interessato è
tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute,
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti
passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere
presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo
1117, n. 2 del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o
attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere
presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione
anche congiunta o relativa ai beni indicati nell'articolo 1117, n. 2 del codice
civile, e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i
documenti che devono essere eventualmente allegati e le modalità di
presentazione, anche su supporti magnetici nonché le procedure per la
trasmissione ai comuni ed agli uffici dell'Amministrazione finanziaria degli
elementi necessari per la liquidazione ed accertamento dell'imposta; per l'anno
1993 la dichiarazione deve essere inviata ai comuni tramite gli uffici
dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle poste e delle
telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono
approvati i modelli per il versamento al concessionario e sono stabilite le
modalità di registrazione, nonché di trasmissione dei dati di riscossione,
distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del
Ministero delle finanze. Al fine di consentire la formazione di anagrafi dei
contribuenti, anche mediante l'incrocio con i dati relativi agli immobili
assoggettati alla tassa smaltimento rifiuti con decreto del Ministro delle
finanze viene previsto l'obbligo per il Consorzio nazionale obbligatorio tra i
concessionari di organizzare, d'intesa con la predetta associazione, i relativi
servizi operativi per la realizzazione delle suddette anagrafi, prevedendosi un
contributo a carico dei concessionari pari al 5 per cento delle commissioni
riscosse ai sensi del comma 3. I predetti decreti sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella
liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di
possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel
complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento
dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in
cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata
la dichiarazione.
(*) In forza dell'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446 i comuni possono stabilire modalità diverse di
effettuazione del versamento dell'imposta in autotassazione, prevedendo il
pagamento diretto in favore del Comune aggiuntivamente rispetto a quello tramite
il concessionario, oppure stabilendo che l'imposta deve essere corrisposta dal
contribuente sul conto corrente postale del Comune o presso gli sportelli del
tesoriere comunale.
Se sono state adottate norme regolamentari di cui
all'art. 59, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel
territorio del Comune non operano, per gli anni di vigenza del regolamento, le
disposizioni di cui ai commi 4 e 5, primo periodo.
Art. 11 - Liquidazione ed accertamento (*)
1. Il comune
controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'articolo 10,
verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei
dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce
stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del
Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in
catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori
materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di
liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore
imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; avviso deve essere
notificato con le modalità indicate nel comma 2 al contribuente entro il termine
di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non
dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere
eseguito il versamento dell'imposta. Se la dichiarazione è relativa ai
fabbricati indicati nel comma 4 dell'articolo 5, il comune trasmette copia della
dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno,
provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente
e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è
avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita
attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione
di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 5
dell'articolo 14, ovvero, dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza,
maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita
attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore
imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento.
2. Il comune provvede alla
rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà,
incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso
di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con
la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni
ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non
dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere
eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso
di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto
essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere
eseguito il versamento dell'imposta.
3. Ai fini dell'esercizio
dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i
contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti;
inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie
ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici
pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Con delibera
della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni
e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi
e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i
rimborsi.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalità per l'interscambio tra comuni e
sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie.
6. Il
Ministero delle finanze effettua presso i comuni verifiche sulla gestione
dell'imposta e sulla utilizzazione degli elementi forniti dal predetto sistema
informativo.
(*) Se sono state adottate norme regolamentari di cui
all'art. 59, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel
territorio del Comune non operano, per gli anni di vigenza del regolamento, le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 12 - Riscossione coattiva
1. Le somme liquidate dal comune
per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nel
comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione
dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo
che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo
secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e
reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in
cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al
contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31
dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
Art. 13 - Rimborsi
1. Il contribuente può richiedere al comune
al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute,
entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è
stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute
al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 6
dell'articolo 14 (1).
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del
comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo
entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere
compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
(1) Comma modificato dall'art. 58. comma 1, lettera c), D. Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446.
Art. 14 - Sanzioni ed interessi
1. Per l'omessa presentazione
della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento
al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la
sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta
dovuta (1).
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non
incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da
lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le
violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti,
ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla
richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o
infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un
quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie,
interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e
della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata
all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori
nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto (2).
(*)
Articolo così sostituito dall'art. 14, D. Lgs. n. 473/97 a decorrere dal 1º
aprile I998.
(1) Se sono state adottate norme regolamentari di cui
all'art. 59, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel
territorio del Comune non operano, per gli anni di vigenza del regolamento, le
disposizioni di cui al presente comma 2.
(2) Dal 1° gennaio 1999
l'interesse legale è stato fissato al 2,5 per cento in ragione d'anno (D.M.
Tesoro 10 dicembre 1998).
Art. 15 - Contenzioso
1. Contro l'avviso di liquidazione,
l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il
provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso
secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e successive
modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario il comune nei cui
confronti il ricorso è proposto.
Art. 16 - Indennità di espropriazione
1. In caso di
espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al
valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato
ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti
inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri
stabiliti dalle disposizioni vigenti (1).
2. In caso di espropriazione
per pubblica utilità , oltre all'indennità , è dovuta una eventuale
maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata
dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque
anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della
indennità . La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa
calcolati, è a carico dell'espropriante.
(1) Se sono state adottate
norme regolamentari di cui all'art. 59, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, nel territorio del Comune non operano, per gli anni di
vigenza del regolamento, le disposizioni di cui al presente comma 1.
Art. 17 - Disposizioni finali
1. L'imposta comunale sugli
immobili non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi.
2. Abrogato
3. Dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche
dovuta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa si detraggono lire 270
mila, per ognuna delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei
soci, assegnatari, rapportate, al periodo durante il quale sussiste la detta
destinazione; la detrazione compete fino alla concorrenza dell'imposta relativa
al reddito dell'unità immobiliare che concorre alla formazione del reddito
complessivo.
4. Sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi
di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od
oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni
agricoli, nonché i redditi agrari di cui all'articolo 29 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni di
cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto per i redditi prodotti dal periodo di
imposta in corso al 1° gennaio 1993 ovvero, per i soggetti all 'imposta sul
reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con
l'anno solare, per quelli prodotti dal primo periodo di imposta successivo alla
detta data.
6. Con effetto dal 1° gennaio 1993 è soppressa l'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili. Tuttavia l'imposta continua
ad essere dovuta nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si è
verificato anteriormente alla predetta data; con decreto del Ministro delle
finanze sono stabilite le modalità di effettuazione dei rimborsi eventualmente
spettanti.
7. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili continua ad essere dovuta, con le aliquote massime e l'integrale
acquisizione del relativo gettito al bilancio dello Stato, anche nel caso in cui
il presupposto di applicazione di essa si verifica dal 1° gennaio 1993 fino al
1° gennaio 2003 limitatamente all'incremento di valore maturato fino al 31
dicembre 1992.
A tal fine:
a) il valore finale, da indicare
nella dichiarazione è assunto in misura pari a quello dell'immobile alla data
del 31 dicembre 1992 ovvero, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area con
fabbricato in corso di costruzione o ricostruzione alla predetta data, a quello
dell'area alla data di inizio dei lavori di costruzione o ricostruzione;
b) gli scaglioni per la determinazione delle aliquote sono formati con
riferimento al periodo preso a base per il calcolo dell'incremento di valore
imponibile;
c) le spese di acquisto, di costruzione ed incrementative
sono computabili solo se riferibili al periodo di cui alla lettera b).
8. Ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili dovuta ai sensi del comma 7 non si applica la disposizione
dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643. e successive modificazioni.
Art. 18 - Disposizioni transitorie
1. Per l'anno 1993 la
delibera della Giunta comunale, con cui viene stabilita l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, deve essere
adottata entro il 28 febbraio 1993.
Il versamento a saldo dell'imposta
dovuta per l'anno 1993 deve essere effettuato dal 1° al 15 dicembre di tale
anno.
2. Entro il 30 aprile 1993 ciascun comune è tenuto a comunicare al
concessionario di cui all'articolo 10, comma 3, la misura dell'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili vigente sul proprio territorio per l'anno
1993, nonché la somma corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio
1990/1992 per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Sulla
base di detta comunicazione il concessionario procede alla rideterminazione, ove
occorra, dell'importo delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili
calcolandolo sulla base dell'aliquota minima del 4 per mille e procede al
versamento ad apposito capitolo dell'entrata statale dell'importo risultante
dalla differenza tra l'ammontare delle riscossioni così rideterminate e
l'ammontare corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992
per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonché al
versamento a favore del comune del residuo importo delle riscossioni. Le
predette operazioni sono effettuate sulla prima rata di cui al comma 2
dell'articolo 10 e sul saldo di cui al comma 1 del presente articolo, computando
la perdita per INVIM per metà sulla detta prima rata e per l'altra metà sul
saldo. Le somme provenienti dalle ulteriori riscossioni sempre relative
all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993 e calcolate sulla
base dell'aliquota del 4 per mille, sono anch'esse versate dal concessionario
all'entrata statale previa deduzione della quota parte della perdita per INVIM
che non è stata detratta nelle precedenti operazioni. In assenza della
comunicazione da parte del comune il concessionario procede al versamento
all'entrata statale dell'intero ammontare delle somme riscosse a titolo di
imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993. La commissione spettante
al concessionario ai sensi del comma 3 del predetto articolo 10 è a carico
dell'ente a favore del quale le somme sono devolute. Al relativo onere per il
bilancio dello Stato, valutato in lire 90 miliardi per il 1993, si provvede a
carico del capitolo 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze
per l'anno finanziario medesimo.
3. Per l'imposta comunale sugli
immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle
dichiarazioni, l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e degli interessi,
la riscossione delle somme conseguentemente dovute sono effettuati dagli uffici
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato a norma delle disposizioni vigenti
in materia di accertamento, riscossione e sanzioni agli effetti delle imposte
erariali sui redditi; per tale anno 1993 i predetti uffici provvedono altresì
agli adempimenti previsti nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11,
relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell'articolo 5. Le somme riscosse per
effetto di quanto disposto dal presente comma sono di spettanza dell'erario
dello Stato e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito
pubblico nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e
finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in
sede comunitaria; se per l'anno 1993 è stata stabilita dal comune un'aliquota
superiore a quella minima del 4 per mille, le dette somme sono calcolate sulla
base dell'aliquota minima e la parte eccedente è devoluta in favore del comune
che ha stabilito un'aliquota superiore a quella minima. Con decreto del Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per l'acquisizione da parte
degli uffici dell'Amministrazione finanziaria e del Ministero dell'interno dei
dati ed elementi utili per l'esercizio di detta attività , anche ai fini della
determinazione dei trasferimenti erariali per il 1994. Con lo stesso decreto
sono, altresì, stabilite le modalità per l'effettuazione dei rimborsi spettanti
ai contribuenti.
4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del tesoro e dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, sono stabiliti i termini e le modalità per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 2 e 3, secondo periodo.
5. Per l'anno 1993,
ai fini della determinazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, si applica un moltiplicatore pari a cento per le unità immobiliari
classificate nei gruppi catastali A, B e C7 con esclusione delle categorie A/10
e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria
A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nella categoria C/1; resta
fermo quanto disposto dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto
legge 24 novembre 1992, n. 455.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 2
a 4 del presente articolo non si applicano ai comuni compresi nei territori
delle province autonome di Trento e Bolzano.
OMISSIS
Art. 50 - Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente
decreto entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 1993.