Richiesta di accertamento compatibilità paesaggistica in sanatoria

Cos'è: Accertamento della compatibilità paesaggistica ai fini del rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", da richiedere al Comune di Pescantina mediante specifica istanza prodotta esclusivamente per gli interventi elencati nell'art. 181 del D.Lvo 42/04 e s.m. ed i. e precisamente: a) lavori realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380.

A chi si rivolge: i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti in aree di interesse paesaggistico, che abbiano eseguito opere in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa.

Cosa fare: la richiesta di Accertamento della compatibilità paesaggistica va presentata in bollo su apposito modello, scaricabile qui di seguito, alla quale dovranno essere allegati i documenti indicati nel modello stesso

Modalità di avvio: su istanza di parte

Come si svolge: Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La sanzione pecuniaria sarà determinato previa perizia di stima e irrogata ai sensi della L. 689/81 . In caso di rigetto della domanda il trasgressore è tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.

Costo: n° 2 marche da bollo da € 14,62

Termine finale (giorni): 180

Normativa di riferimento: D.Lgs.42/2004; L.R.11/2004;D.P.C.M. 12/2005; DGRV 2072/2011; D.M. 26 settembre 1997: L. 689/1981.

Funzionario responsabile: Ing. Bruno Fantinati

Autorità a cui presentare ricorso: T.A.R. entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

 
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