NUOVO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020

Pubblicata il 10/03/2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.  (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)
Art. 1 
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 
 
 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio
nazionale. 
  2. Sull'intero  territorio  nazionale  e'  vietata  ogni  forma  di
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 
  3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente: 
    «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni  sportive  di  ogni
ordine e disciplina, in  luoghi  pubblici  o  privati.  Gli  impianti
sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di
allenamento  degli  atleti,  professionisti  e  non   professionisti,
riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato  olimpico  nazionale
italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista  della  loro
partecipazione ai giochi olimpici o  a  manifestazioni  nazionali  ed
internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento  degli
eventi  e  delle  competizioni  sportive  organizzati  da   organismi
sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi  utilizzati
a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di  pubblico;  in
tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo  del
proprio personale medico,  sono  tenute  ad  effettuare  i  controlli
idonei a contenere il rischio di diffusione del  virus  COVID-19  tra
gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi
partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti  all'aperto  sono
ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile  consentire  il
rispetto della distanza interpersonale di un metro;». 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg
 

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